Contratto a chiamata 2026: requisiti, età, limiti e stipendio
Scritto da Alex Perrucci
Disclaimer: Questo articolo ha scopo puramente informativo. Non sostituisce il parere di un professionista. Verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Ministero del Lavoro).
In Sintesi
Il contratto a chiamata, tecnicamente lavoro intermittente, è un rapporto di lavoro subordinato nel quale il datore utilizza la prestazione in modo discontinuo. Non è automaticamente valido per qualsiasi lavoratore e qualsiasi mansione: deve rispettare almeno una delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. I requisiti anagrafici — meno di 24 anni, con prestazioni concluse entro il venticinquesimo anno, oppure più di 55 anni — sono solo una delle possibilità.
La risposta che evita l'errore più comune
Dire che il contratto a chiamata è possibile solo per under 24 e over 55 è incompleto. L'articolo 13 del D.Lgs. 81/2015 prevede due strade:
- causale oggettiva: esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell'anno;
- requisito soggettivo di età: lavoratori con meno di 24 anni, purché la prestazione sia svolta entro il venticinquesimo anno, oppure con più di 55 anni.
Quindi una persona di 30 anni può essere assunta a chiamata soltanto quando l'attività e il contratto collettivo applicato consentono la causale oggettiva. L'età, da sola, non basta.
Cosa deve contenere il contratto scritto
Il contratto deve essere provato per iscritto e indicare almeno:
- durata e ipotesi che consentono il ricorso al lavoro intermittente;
- luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita;
- preavviso della chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo;
- modalità con cui il datore richiede la prestazione;
- eventuali misure di sicurezza specifiche.
Chiedi sempre una copia firmata e verifica che il CCNL indicato corrisponda a quello realmente applicato dall'azienda.
Obbligo di rispondere alla chiamata
Esistono due configurazioni diverse.
Senza obbligo di disponibilità
Il datore propone la prestazione e il lavoratore può accettare o rifiutare. Nei periodi non lavorati non maturano retribuzione e istituti collegati alla prestazione.
Con obbligo di disponibilità
Il lavoratore si impegna contrattualmente a rispondere alla chiamata e riceve un'indennità di disponibilità nei periodi in cui resta a disposizione. Misura e condizioni dipendono dal contratto collettivo, nel rispetto del minimo stabilito dalla disciplina applicabile. Non va confusa con lo stipendio delle ore effettivamente lavorate.
Limite delle 400 giornate
Salvo le eccezioni previste dalla legge, le prestazioni con lo stesso datore non possono superare 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento, il rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Il limite non si applica ai settori:
- turismo;
- pubblici esercizi;
- spettacolo.
Questo non significa che in ristorazione il contratto sia sempre valido: restano necessari il presupposto legale, la forma scritta e gli altri obblighi.
Ristorazione e pubblici esercizi
Le query più frequenti riguardano bar, ristoranti, hotel e catering. In questi settori bisogna distinguere:
- l'esclusione dal limite delle 400 giornate;
- la base giuridica che consente l'assunzione intermittente;
- il CCNL effettivamente applicato;
- la comunicazione preventiva di ogni chiamata.
Un cameriere di 30 anni non diventa automaticamente assumibile a chiamata soltanto perché lavora nel weekend. Bisogna controllare la previsione collettiva applicabile all'azienda.
Stipendio, ferie, tredicesima e TFR
Il lavoratore intermittente non può ricevere, a parità di mansioni, un trattamento complessivamente meno favorevole rispetto a un dipendente di pari livello. Gli istituti economici vengono normalmente riproporzionati al lavoro effettivamente svolto.
In busta paga possono comparire:
- paga ordinaria per le ore lavorate;
- maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario previste dal CCNL;
- ratei di tredicesima e, quando prevista, quattordicesima;
- ferie e permessi maturati in proporzione;
- quota TFR;
- eventuale indennità di disponibilità.
Non esiste una paga oraria nazionale unica per il contratto a chiamata: dipende da CCNL, livello, mansione e maggiorazioni.
Comunicazione preventiva della chiamata
Prima dell'inizio della prestazione, il datore deve effettuare la comunicazione prevista al Ministero del Lavoro, secondo i canali e le modalità vigenti. La comunicazione può coprire un ciclo integrato di prestazioni entro i limiti consentiti.
Il lavoratore non effettua personalmente questa comunicazione, ma può conservare turni, messaggi e prospetti orari per confrontarli con la busta paga.
Esempi pratici
Checklist prima di firmare
- Qual è il CCNL indicato nel contratto?
- Quale condizione rende possibile il lavoro intermittente: età o causale oggettiva?
- È previsto l'obbligo di disponibilità?
- Qual è il livello e qual è la paga oraria di riferimento?
- Come vengono comunicati e registrati i turni?
- Ratei, maggiorazioni e TFR sono visibili nel cedolino?
- La mansione svolta coincide con quella scritta?
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 81/2015, articoli 13-18 — Normattiva
- Ministero del Lavoro — comunicazione del lavoro intermittente
Ultima verifica delle fonti: 2 agosto 2026.