Dimissioni online 2026: procedura, preavviso, revoca e conseguenze
Scritto da Alex Perrucci
Disclaimer: Questo articolo ha scopo puramente informativo. Non sostituisce il parere di un professionista. Verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Ministero del Lavoro).
In Sintesi
Per la maggior parte dei dipendenti privati, le dimissioni devono essere inviate con la procedura telematica del Ministero del Lavoro, direttamente oppure tramite un soggetto abilitato. Nel modulo va indicata come decorrenza il primo giorno successivo alla cessazione effettiva. La comunicazione può essere revocata entro 7 giorni. Prima dell'invio bisogna calcolare il preavviso dal proprio CCNL: l'invio online e il calcolo dei giorni sono due passaggi distinti.
Chi deve usare la procedura telematica
La procedura riguarda in generale i rapporti di lavoro subordinato del settore privato. Sono escluse, tra le altre, alcune categorie indicate dal Ministero:
- dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- lavoratori domestici;
- dimissioni o risoluzioni consensuali formalizzate in sedi protette;
- casi soggetti alla convalida dell'Ispettorato territoriale del lavoro per genitori lavoratori;
- recesso durante il periodo di prova, secondo la disciplina applicabile.
Per rapporti particolari bisogna verificare l'esclusione prima di usare il modulo ordinario.
Come inviare le dimissioni
Invio diretto
Il lavoratore accede al servizio con identità digitale, seleziona il rapporto di lavoro e compila il modulo. Il sistema trasmette la comunicazione al datore e all'Ispettorato.
Tramite soggetto abilitato
È possibile rivolgersi, per esempio, a patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro o sedi territoriali abilitate. Questa strada è utile quando il rapporto non compare correttamente o si hanno dubbi sulla data.
La data di decorrenza
È il punto più delicato: la decorrenza indicata nel modulo è il primo giorno in cui il rapporto è terminato.
Esempio:
- ultimo giorno di rapporto: 30 settembre;
- decorrenza da inserire: 1° ottobre.
Prima di scegliere la data bisogna calcolare il preavviso previsto dal CCNL. Alcuni contratti lo fanno partire soltanto dal 1° o dal 16° del mese; altri prevedono decorrenze differenti.
Il datore deve accettare?
No. Le dimissioni sono una manifestazione unilaterale della volontà del lavoratore. Il datore non può “rifiutarle”. Può però contestare o richiedere l'indennità di mancato preavviso quando il lavoratore non rispetta il termine contrattuale.
Preavviso e ultimo giorno
La durata dipende da:
- CCNL;
- livello o qualifica;
- anzianità;
- unità di calcolo prevista;
- regola di decorrenza.
Non bisogna confondere la data di invio con il primo giorno del preavviso. Per il calcolo dettagliato consulta la guida sui giorni di preavviso.
Revoca entro 7 giorni
Il Ministero consente di revocare la comunicazione entro sette giorni dalla trasmissione. La revoca si effettua cercando il modulo inviato e usando l'apposita funzione.
Dopo il termine, il ripensamento richiede normalmente un accordo con il datore o una nuova assunzione: la revoca telematica non è più disponibile per quel modulo.
Dimissioni senza preavviso
È possibile indicare una cessazione immediata, ma in assenza di giusta causa o accordo il datore può richiedere l'indennità sostitutiva per i giorni mancanti. Il TFR non viene perso: resta dovuto, anche se nel conteggio finale possono esserci compensazioni da verificare.
Dimissioni per giusta causa
La giusta causa ricorre quando un comportamento grave del datore non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto. Esempi frequentemente riconosciuti, se provati, includono:
- mancato pagamento reiterato della retribuzione;
- molestie o condotte gravemente lesive;
- demansionamento grave;
- trasferimento illegittimo in determinate condizioni;
- altre violazioni sostanziali degli obblighi contrattuali.
Non basta selezionare la voce nel portale: la causa deve essere reale e documentabile. Può incidere sull'indennità di preavviso e sull'accesso alla NASpI.
Cosa spetta alla fine
A prescindere dal fatto che il lavoratore si dimetta, restano dovute le competenze maturate:
- retribuzione fino all'ultimo giorno;
- TFR;
- ratei di tredicesima e, se prevista, quattordicesima;
- ferie e permessi liquidabili secondo le regole applicabili;
- rimborsi o altre competenze non ancora corrisposte.
Le dimissioni volontarie ordinarie, invece, normalmente non danno diritto alla NASpI.
Checklist prima dell'invio
- recupera l'ultima busta paga;
- identifica CCNL, livello e anzianità;
- calcola decorrenza e ultimo giorno;
- verifica ferie o assenze che possono incidere;
- conserva una copia del modulo e della ricevuta;
- comunica all'azienda la pianificazione operativa, pur non essendo necessaria un'accettazione;
- controlla il conteggio finale e la Certificazione Unica successiva.
Fonti ufficiali
- Ministero del Lavoro, Dimissioni
- Servizio Dimissioni volontarie
- D.Lgs. 151/2015, articolo 26
- Codice civile, articolo 2118