Contratto di apprendistato 2026: regole, stipendio e fine del periodo formativo
Scritto da Alex Perrucci
Disclaimer: Questo articolo ha scopo puramente informativo. Non sostituisce il parere di un professionista. Verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Ministero del Lavoro).
In Sintesi
L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che unisce lavoro e formazione. Non è un normale contratto a termine: il periodo formativo ha una durata definita, ma il rapporto non possiede una scadenza automatica. Il contratto deve essere scritto, contenere un piano formativo individuale e rispettare il CCNL applicato. Durante la formazione il datore non può licenziare liberamente; al termine, ciascuna parte può recedere con preavviso oppure lasciare proseguire il rapporto come ordinario tempo indeterminato.
Che cos'è davvero l'apprendistato
La legge definisce l'apprendistato come un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione. La caratteristica speciale non è quindi una scadenza del rapporto, ma la presenza di un periodo formativo durante il quale il lavoratore deve acquisire competenze professionali effettive.
Questo comporta due conseguenze importanti:
- l'apprendista è un dipendente, con retribuzione, ferie, malattia, contributi, TFR e tutela contro gli infortuni;
- l'azienda non ottiene soltanto agevolazioni: assume anche precisi obblighi formativi.
Le tre tipologie e i limiti di età
Apprendistato di primo livello
È rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni e permette di conseguire una qualifica, un diploma professionale, un diploma di scuola secondaria superiore o una specializzazione tecnica integrando studio e lavoro.
Apprendistato professionalizzante
È la forma più diffusa nelle imprese. In via ordinaria riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti; può partire dai 17 anni quando la persona possiede già una qualifica professionale. Serve a ottenere una qualificazione professionale valida ai fini contrattuali.
La normativa consente inoltre, in specifiche condizioni, l'assunzione professionalizzante di beneficiari di trattamenti di disoccupazione senza il normale limite anagrafico. Prima di applicare questa eccezione bisogna verificare il caso concreto e la disciplina contributiva vigente.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Riguarda normalmente giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti e collega il lavoro a percorsi universitari, ITS Academy, dottorati, ricerca o praticantato per professioni ordinistiche.
Contratto scritto e piano formativo individuale
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale. Nel documento devono risultare almeno:
- qualifica da conseguire;
- durata del periodo formativo;
- attività e competenze da sviluppare;
- modalità della formazione interna ed eventualmente esterna;
- presenza del tutor o referente aziendale;
- CCNL, livello iniziale e livello finale previsto.
Una semplice lettera che usa la parola “apprendista” senza descrivere il percorso non rende credibile la componente formativa. Se la formazione è assente o soltanto apparente, possono sorgere conseguenze retributive, contributive e sulla corretta qualificazione del rapporto.
Quanto può durare
La disciplina generale prevede una durata minima di sei mesi, salvo eccezioni espressamente previste per alcune attività stagionali o percorsi specifici. La durata massima non è uguale per tutti: dipende dalla tipologia, dal profilo professionale, dal settore e dal CCNL applicato.
Per il professionalizzante sono frequenti durate di 24 o 36 mesi; per alcune qualifiche artigiane il contratto collettivo può arrivare a durate maggiori. Non è corretto usare “tre anni” come regola universale: bisogna leggere la tabella del proprio CCNL relativa alla qualifica finale.
Assenze prolungate, come malattia, infortunio o congedi, possono incidere sulla scadenza del periodo formativo secondo la legge e il contratto collettivo. Lo slittamento non va dato per automatico in ogni situazione: deve essere verificato sul CCNL e sulla durata dell'assenza.
Come viene determinato lo stipendio
La legge consente alla contrattazione collettiva due sistemi principali:
- sottoinquadramento, fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica finale;
- retribuzione percentuale, calcolata in misura crescente rispetto alla paga prevista per il livello finale.
Il CCNL stabilisce quale sistema utilizzare e come avviene la progressione. Per controllare un'offerta non basta confrontare la RAL con quella di un dipendente già qualificato. Bisogna verificare:
- livello finale da raggiungere;
- livello o percentuale del primo periodo;
- aumenti previsti negli anni successivi;
- mensilità aggiuntive;
- superminimo, indennità e premi;
- orario settimanale e eventuale part-time;
- trattenute contributive effettivamente applicabili.
Non esiste un'unica percentuale contributiva valida per tutti gli apprendisti: settore, dimensione aziendale, qualifica e regime applicabile possono cambiare il cedolino. Per questo una simulazione del netto deve restare una stima e non può basarsi soltanto sulla frase “l'apprendista paga il 5,84%”.
Formazione: cosa deve fare davvero l'azienda
La formazione non coincide con il normale affiancamento informale. Il datore deve permettere il percorso previsto dal piano, nominare il tutor o referente richiesto e registrare la formazione svolta secondo le regole applicabili.
Segnali da controllare:
- esiste un piano formativo consegnato e coerente con le mansioni;
- il tutor è identificabile;
- le attività cambiano progressivamente e permettono di acquisire competenze;
- le ore di formazione esterna, quando previste, vengono organizzate;
- non vieni utilizzato stabilmente per mansioni estranee alla qualifica promessa;
- la formazione effettuata viene documentata.
Un apprendista può svolgere lavoro produttivo, ma il lavoro deve restare collegato all'obiettivo formativo.
Licenziamento durante l'apprendistato
Durante il periodo formativo non esiste un potere generale di licenziamento libero. L'articolo 42 del decreto legislativo 81/2015 stabilisce che si applicano le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo.
Il rapporto può quindi cessare, per esempio, per:
- giusta causa;
- giustificato motivo, quando ricorrono i presupposti previsti;
- mancato superamento di un eventuale periodo di prova valido;
- dimissioni del lavoratore;
- accordo tra le parti.
Dire semplicemente “non sei adatto” a metà del percorso non equivale al recesso libero consentito alla fine della formazione.
Cosa succede alla fine del periodo formativo
Alla data finale del periodo di apprendistato, datore e lavoratore possono recedere ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, rispettando il preavviso previsto dal CCNL. Durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato.
Se nessuno comunica il recesso, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato. Non serve firmare una “nuova assunzione” per rendere il rapporto stabile, anche se l'azienda può consegnare una comunicazione di conferma o aggiornamento dell'inquadramento.
Dimissioni dell'apprendista
Durante il periodo formativo il lavoratore può dimettersi, ma deve usare la procedura telematica quando applicabile e rispettare il preavviso previsto dal CCNL. Le dimissioni volontarie, di regola, non danno accesso alla NASpI; restano le eccezioni previste dalla legge, come le dimissioni per giusta causa o quelle soggette a particolari tutele.
Al termine del rapporto spettano comunque le competenze maturate: ultima retribuzione, ratei delle mensilità aggiuntive, ferie e permessi secondo le regole applicabili, e TFR.
Checklist prima di firmare
Controlla questi elementi nella proposta:
- tipologia precisa di apprendistato;
- CCNL e codice del contratto collettivo applicato;
- qualifica iniziale e qualifica finale;
- durata e data di conclusione del periodo formativo;
- piano formativo individuale;
- tutor o referente;
- livello o percentuale retributiva per ciascun periodo;
- orario, sede, eventuale prova e preavviso;
- formazione esterna eventualmente prevista dalla Regione;
- regole applicabili alla conferma finale.
Fonti ufficiali consultate
- Ministero del Lavoro: apprendistato
- Decreto legislativo 81/2015, articoli 41-47
- Articolo 42: disciplina generale dell'apprendistato